Che diritti hanno i soci non amministratori nel controllo della Srl?
Tutti i soci di una Srl hanno il diritto di informazione e consultazione per verificare l’operato degli amministratori in ottica di una possibile azione di responsabilità.
Oggi prendiamo in considerazione un argomento di cui poco si sente parlare è cioè il diritto, tutelato dall’articolo 2476, comma 2, del codice civile che recita:
“i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione“
che viene in aiuto ai soci che non possono partecipare all’amministrazione dell’azienda.
In questo breve articolo andremo ad analizzare quali sono gli strumenti di controllo a disposizione dei soci per verificare l’operato degli amministratori nelle società a responsabilità limitata.
Il diritto di controllo dei soci
Ciascun socio non amministratore di una Srl è tutelato dalla legge che gli fornisce strumenti di controllo tali da verificare l’operato degli amministratori. Strumenti introdotti per tutelare ogni singolo socio di minoranza, garantendogli la verifica continua sull’andamento societario.
Il potere di esercitare il diritto individuale di controllo spetta a ciascun socio a prescindere:
- Dalla presenza di organi di controllo (facoltativi o obbligatori);
- Dall’entità della quota detenuta.
L’utilizzo del diritto di controllo da parte dei soci, è strumentale alla verifica sulla gestione sociale nell’ottica di un’eventuale azione di responsabilità. Il socio, esercita tale diritto non come organo sociale, ma come portatore di un interesse proprio. In questo modo il socio della Srl potrà giovarsi delle conoscenze acquisite esercitando il diritto di informazione per:
- Impugnare le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivi ;
- Per esercitare in maniera cosciente e meditata il diritto al voto ;
- Per trarre elementi di giudizio utili per valutare la convenienza di esercitare il diritto di recesso;
- Per esercitare, in caso di aumento di capitale, il diritto di sottoscrizione ;
- Per decidere, ove sia presente il collegio sindacale, di denunziare a tale organo i fatti che ritiene censurabili;
- Per valutare il valore della propria partecipazione nella società ed eventualmente per decidere di alienare tale partecipazione.
Ricapitolando al socio non amministratore, ai sensi dell’articolo 2476, comma 2, del codice civile, vengono attribuiti due diritti fondamentali:
- Il diritto all’informazione;
- Il diritto di consultazione.
Diritto all’informazione
Ai soci che non partecipano all’amministrazione è riconosciuto il diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali. In particolare, si riconosce non il “diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali” ma si limita ai soci non amministratori a richiedere all’organo gestorio informazioni sull’attività sociale e a disegnare un preciso dovere degli amministratori di dare adeguata risposta a tali richieste, senza perciò imporre in via generale agli amministratori un dovere di informare i soci non gestori di ogni affare sociale preventivamente e indipendentemente da loro specifica richiesta.
Il socio che dovesse subire la violazione del diritto all’informazione può richiedere l’invalidità della successiva delibera assembleare di approvazione del bilancio, ma deve dimostrare che la documentazione non fornita (o fornita solo tardivamente) avrebbe consentito una conoscenza completa della realtà economica e patrimoniale, necessaria per l’adozione della delibera impugnata.
Diritto di consultazione
Ciascun socio che non partecipi all’amministrazione ha il diritto di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. In particolare ogni socio può consultare:
- Tutti i libri sociali obbligatori (il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni del Collegio sindacale);
- Tutti i documenti relativi alla gestione (ad es. i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali, i contratti, gli accordi e la corrispondenza).
Tra le modalità del diritto di consultazione del socio non amministratore di Srl vi rientra la consultazione e l’estrazione di copia della documentazione sociale. Il socio può servirsi della documentazione ricevuta solo nei rapporti con la società ovvero con gli amministratori, essendo tenuto al segreto per tutto quello che riguarda la diffusione di tale materiale a soggetti terzi. Viene preclusa la consultazione fuori dai locali della società. Il socio non può quindi asportare, anche in via temporanea, libri e documenti dalla sede sociale, ove i medesimi si trovano.
Limiti al diritto di controllo
Al diritto di controllo, e di informazione, del socio corrisponde un vero e proprio obbligo di provvedere a tali diritti da parte degli amministratori. La violazione di tale obbligo può determinare conseguenze civili, amministrative e penali.
Ogni socio ha quindi il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, e l’organo amministrativo non può limitarlo. La norma in enon prevede esplicitamente alcun limite cui i soci debbano sottostare ai fini dell’esercizio del diritto di controllo, tuttavia sussiste un limite giuridico implicito rappresentato dai principi generali di correttezza e buona fede.
Tale limite impone ai soci di non abusare, attraverso comportamenti contro la società stessa, delle opportunità offerte dalla legge e di non avvalersi dei poteri di controllo con modalità tali da intralciare la gestione sociale. La società può subordinare l’esercizio del diritto previsto dall’articolo 2476 del codice civile, di accesso alla documentazione sociale alla sottoscrizione di un impegno di riservatezza.
I soci ed i loro professionisti sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza. Il socio è in ogni caso responsabile per i danni subiti dalla società per l’indebita rivelazione di notizie apprese durante l’esercizio del controllo.
Conseguenze dovute all’impedimento del controllo
Il diritto di accesso del socio non può essere compresso statutariamente, tuttavia può essere ampliato mediante previsioni statutarie che dispongono nuovi ulteriori poteri di controllo o che integrano il dettato normativo con una disciplina circa le modalità di esercizio dei diritti di controllo e i tempi di accesso del socio. La violazione del diritto di controllo del socio comporta riflessi non solo civili, ma anche sanzionatori amministrativi o penali:
- Azione sociale di responsabilità e revoca cautelare: il rifiuto degli amministratori di fornire notizie sulla gestione o di esibire la documentazione sociale potrebbe legittimare l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, in presenza di gravi irregolarità, la revoca cautelare degli amministratori.
- Sanzione amministrativa: gli amministratori che, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2625, comma 1, del codice civile;
- Sanzione penale: se il mancato controllo ha cagionato un danno ai soci, si procede a querela della persona offesa e la pena in caso di condanna è la reclusione fino ad un anno (articolo 2625, comma 2, c.c.).
Chi sono i Soci che possono fruire del diritto di controllo?
I poteri di controllo spettano ai soli soci che non partecipano all’amministrazione, in considerazione del fatto che il socio-amministratore ha già il diritto di accedere a tutta la documentazione sociale in ragione della sua funzione gestoria.
Il diritto di controllo può essere esercitato anche dal socio ex amministratore: egli nel momento in cui ha cessato ogni funzione amministrativa, riacquisisce la pienezza della posizione giuridica che lo legittima all’esercizio del diritto, sempre, comunque, nell’interesse sociale e nel rispetto del principio di buona fede.
Intervento con professionista di fiducia
Sempre ai soci che non partecipano all’amministrazione della società è riconosciuta la possibilità di avvalersi di professionisti nello svolgimento dell’attività consultivo/ispettiva. Nell’esplicazione del diritto di consultazione, quindi, i soci possono farsi assistere da professionisti o delegare loro l’esercizio del diritto, fermo restando che il professionista sia tenuto all’obbligo di riservatezza.
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