La legge che riguarda l’omicidio stradale coinvolge tutti noi: ma sai veramente di cosa si tratta e quali conseguenze può portare se applicata?
La normativa è estremamente dura e non fa distinzione tra chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti, o chi è sobrio e lucido e provoca un incidente con morti o feriti gravi.
L’unica certezza è che la legge esiste ed occorre tutelarsi nel miglior modo possibile.
Ma di cosa si tratta?
Con l’entrata in vigore della legge 41/2016 si è reso obbligatorio, oltre che per il caso di omicidio colposo, la procedibilità d’ufficio anche per lesioni gravi o gravissime. Questo comporta che la gestione dei procedimenti penali per omicidio colposo è diventata più costosa e complessa implicando un serie di passaggi obbligatori che l’assicurato dovrà sostenere. Procedimenti importanti e complessi che possono portare alla pena massima della detenzioni.
Facciamo un esempio pratico per capire meglio cosa succede subito dopo un incidente stradale con morti o feriti gravi e come può essere lungo e complicato l’iter amministrativo per la gestione della pratica.
GESTIONE DELL’INCIDENTE
A seguito di un sinistro con morti o feriti gravi, al guidatore può essere irrogata una sanzione amministrativa, ritiro della patente e/o sequestrato il veicolo. L’Assicurato può anche essere arrestato o sottoposto a misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla P.G. per la firma).
In questa prima fase è bene concordare una serie di interventi assieme al tuo Consulente Assicurativo che riguardano:
1) l’esame della sanzione amministrativa per effettuare un’eventuale opposizione;
2) il ricorso alla competente autorità per la revoca della sospensione della patente;
3) l’istanza di dissequestro del veicolo;
4) udienza di convalida dell’eventuale arresto e sottoposizione a interrogatorio di garanzia, nonché eventuale istanza di riesame avverso il provvedimento di sottoposizione a misura cautelare o, in alternativa, richiesta al GIP di modifica della misura cautelare in atto.
A BREVE DISTANZA DI TEMPO DALL’INCIDENTE
Dopo un periodo dal sinistro che può essere più o meno lungo, il guidatore che ha causato l’incidente viene convocato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza per:
6) sottoscrivere il verbale di identificazione di persona sottoposta ad indagini;
7) dichiarare il domicilio per le notificazioni;
8) la nomina del difensore;
INIZIO DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Da quanto iniziano le indagini preliminari:
9) non è più possibile accedere al fascicolo del procedimento penale, fatta salva l’ipotesi di applicazione di misura cautelare, oppure su espressa autorizzazione del P.M. estrarre copia di atti utili alla predisposizione dei ricorsi amministrativi;
10) possono essere presentate memorie e possono essere svolte dalle parti indagini difensive atte a raccogliere dichiarazioni testimoniali, effettuare sopralluoghi, disporre perizie. Il legale incaricato può interloquire con il P.M. o chiedergli di interrogare l’indagato.
CONCLUSIONI DELLE INDAGINI
L’indagato viene informato della conclusione delle indagini informandolo sul reato commesso, gli viene esposta una ricostruzione dei fatti e delle norme penali violate.
11) Se il reato è di competenza del Tribunale e il P.M. non ritiene di richiedere l’archiviazione, informa l’indagato ed emette decreto di citazione a giudizio, indicando il capo d’imputazione e la data della prima udienza di comparizione.
VISIONE DEL FASCICOLO DEL P.M.
Entro 20 giorni dall’avviso di conclusione delle indagini, l’indagato può prendere visione del fascicolo del Pubblico Ministero e decidere, assieme al suo legale, se difendersi già in questo momento oppure nel processo vero e proprio.
In questi 20 giorni, il Legale potrà:
12) chiedere che l’indagato sia interrogato dal Pubblico Ministero;
13) depositare una memoria difensiva;
14) raccogliere prove documentali o testimoniali da sottoporre all’attenzione del Pubblico Ministero;
15) richiedere allo stesso di svolgere ulteriori indagini, ritenute indispensabili a provare l’innocenza dell’indagato.
RINVIO A GIUDIZIO
Trascorsi i termini, il P.M. dispone nei confronti dell’imputato:
16) citazione diretta, indicando la data dell’udienza, nel caso in cui il reato sia punito con pena massima fino a 4 anni di reclusione;
17) per la richiesta al G.U.P. (Giudice Udienza Preliminare) del rinvio a giudizio nel caso in cui il reato sia punito con pena massima superiore a 4 anni.
Il GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE
Fissa l’udienza per una determinata data, avvisando le parti interessate e mettendo a loro disposizione tutti i documenti acquisiti con invito a presentare memorie e documenti.
EVENTUALE ACCORDO TRANSATTIVO
All’udienza fissata si può chiedere un rinvio se le Parti interessate stanno trattando un accordo transattivo in ordine al risarcimento danni;
RITI DI GIUDIZIO
In assenza di motivi ostativi sono previsti:
- A) la messa in prova;
- B) il patteggiamento della pena;
- C) il rito abbreviato.
Per i casi di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime è prevista sia la pena detentiva che la sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente).
L’omicidio colposo è punito con la pena fino a 18 anni e le lesioni gravi o gravissime fino a 7 anni;
La revoca della patente, a seconda delle circostanze aggravanti, può variare:
– da cinque a trent’anni per il reato di omicidio stradale;
– da cinque a dodici anni per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Tale sanzione amministrativa accessoria si applica anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L’unico modo per evitare la revoca della patente è quello di ottenere una sentenza di assoluzione.
In assenza della certezza dell’assoluzione, è necessario valutare con la massima attenzione l’opportunità di evitare almeno la condanna alla pena detentiva, ricorrendo, se possibile, all’istituto della “messa in prova”. Tale valutazione deve essere effettuata immediatamente già in fase di inizio delle indagini preliminari.
Occorrerà valutare dunque:
- A) la messa in prova, che consente di svolgere attività in servizi sociali.
B) il patteggiamento della pena che prevede la possibilità di beneficiare di una riduzione della pena fino ad un terzo; - C) il rito abbreviato che prevede la possibilità di beneficiare di una riduzione della pena di un terzo.
Come potete vedere l’iter amministrativo è molto lungo e complesso e se non gestito correttamente può causare problemi all’assicurato anche molto gravi fino a portarlo alla detenzione.
Affidarsi ad un consulente assicurativo serio e preparato in questi casi è fondamentale: TUTELATI AL MEGLIO CON UN PACCHETTO ASSICURATIVO.
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