Chi paga in caso di incidente con un monopattino proprietario oppure in sharing? La copertura è obbligatoria? Ecco le risposte
Boom di incidenti con i monopattini elettrici
Lo scorso anno gli incidenti che hanno visto coinvolti i monopattini elettrici, sono passati da 564 a 2.101 ed i feriti da 518 a 1.980 (valori più che raddoppiati). I morti sono 9, più 1 pedone deceduto.
Facciamo chiarezza sul comportamento da tenere in strada con il monopattino elettrico
Visto l’aumento dell’uso di questo mezzo ecologico nelle nostre strade, è bene far chiarezza sul comportamento da tenere in strada per evitare possibili incidenti.
Secondo le norme in vigore dal 1° marzo 2020:
- i monopattini possono essere usati solo da persone di età superiore a 14 anni;
- possono circolare esclusivamente su strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e nelle strade extraurbane solo su piste ciclabili con l’obbligo di indossare il casco;
- è assolutamente vietato l’utilizzo sui marciapiedi, con limiti di velocità pari a 25 km/h su strada e a 6 km/h nelle aree pedonali;
- per poter circolare, devono essere dotati di segnalatori acustici e di sistemi di illuminazione;
- è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, nonché trainare o farsi trainare da altri veicoli e di condurre animali.
Le multe per chi non rispetta queste disposizioni possono raggiungere gli 800 euro, con la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
E l’assicurazione?
Ad oggi, l’assicurazione sui monopattini elettrici è obbligatoria solo per i mezzi in sharing. Per i mezzi ad uso personale invece non è richiesta.
Considerando però che i ragazzi sono i maggiori utilizzatori di questo mezzo e che sono i più irrispettosi delle regole, attivare una copertura assicurativa per il monopattino elettrico può essere la scelta più opportuna.
La polizza copre la responsabilità civile per i danni a terzi con un massimale personalizzabile, inoltre si può integrare con una copertura delle spese legali e peritali anche per il penale, e con una copertura infortuni per l’utilizzatore del mezzo..
In questo modo sarete tutelati in caso di incidente, come ad esempio:
- nello scontro con un altro veicolo, dove si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli;
- nell’ investimento di pedoni dove il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;